Il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (codice del Terzo Settore) ha introdotto una disciplina unitaria per le detrazioni e le deduzioni spettanti a chi effettua erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore. In particolare, l’art. 83, comma 1, primo periodo, del citato codice del Terzo settore, stabilisce che dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 30%, delle erogazioni in denaro o in natura effettuate a favore degli enti del Terzo settore.
La detrazione è calcolata su un importo non superiore a 30.000€.
L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLGS n. 241 del 1997 (bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.
In alternativa alla detrazione, le erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore effettuate da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato (art. 83, comma 2, codice del Terzo settore).
Documentazione da controllare e conservare:
Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte. Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata. E’ necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.
Tipologia Documenti Erogazioni liberali a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale:
Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario –
In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario –
Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata -Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento.